(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli Venezia-Giulia, n. 15 del 9 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  In  attuazione  dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 9, le norme  relative  al  sistema  della  Tesoreria
Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano
ai  Comuni  con piu' di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di
15.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali, con  esclusione
dei  fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili
per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione  .  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
   Data a Trieste, addi' 4 aprile 1997
                               CRUDER