(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia, n. 15 del 9 aprile 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. In attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, le norme relative al sistema della Tesoreria Unica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia si applicano ai Comuni con piu' di 15.000 abitanti, ovvero ai Comuni con meno di 15.000 abitanti beneficiari di trasferimenti statali, con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai Comuni. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione . E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Data a Trieste, addi' 4 aprile 1997 CRUDER